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PSR Liguria 2014- 2020: teleriscaldamento a biomassa

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Lug 06 2016

PSR Liguria 2014- 2020: teleriscaldamento a biomassa

Il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Liguria (PSR) approvato dalla EU alla fine del 2015 prevede una misura specifica di sostegno alle attività forestali: il supporto totale ai piccoli Comuni per l’adozione di piccole reti di teleriscaldamento con cui alimentare gli edifici pubblici.

Si tratta di una importante opportunità sia per i Comuni che possono conseguire importanti economie sia per le imprese forestali dei territori interessati che possono, con questa misura, programmare al meglio lo sviluppo della propria attività.

I primi Bandi di attuazione della Misura sono previsti in rilascio nell’estate 2016. Ma la conoscenza dei criteri generali permette alle aziende interessate di iniziare a predisporre la documentazione necessaria, in particolare il piano di fattibilità economico finanziario ed energetico.

Riportiamo di seguito una sintesi dei principali aspetti della misura interessata:

 

M07.02 – Infrastrutture essenziali alle popolazioni rurali

Sottomisura: 

7.2 – sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

 

Beneficiari

  • Comuni singoli o associati;
  • altri enti pubblici (province, enti parco, città metropolitane, ecc.);

 

Costi ammissibili

Sono ammessi al sostegno soltanto gli investimenti di realizzazione delle infrastrutture su piccola scala, così come definiti al capitolo 8.2.7.5, relativi a:

  1. impianti per la produzione e la distribuzione di energia termica proveniente da biomasse forestali e/o da scarti e sottoprodotti agricoli e agroindustriali, compreso il trattamento delle biomasse per renderle utilizzabili a fini energetici (cippatura, disidratazione, ecc.);
  2. costruzione, miglioramento o ampliamento di acquedotti per uso potabile
  3. costruzione, miglioramento o ampiamento di strade d’accesso ai borghi rurali e loro viabilità interna comprese le opere accessorie quali fognatura e pubblica illuminazione.

Condizioni di ammissibilità

Le operazioni devono essere realizzare sulla base dei piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, se disponibili, o conformemente alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Per quanto concerne tutti gli investimenti di cui al precedente punto 1 (impianti per la produzione e per la distribuzione di energia termica) questi:

  • devono essere realizzati esclusivamente nelle aree rurali intermedie (aree C) e nelle aree rurali con

problemi di sviluppo (aree D) come definite dall’Accordo di Partenariato alla Sezione 1A – capitolo

1.1.4 “sfide territoriali”;

  • devono essere conformi alle norme della Legge Regionale. n. 38 del 30 dicembre 1998 “Disciplina

della valutazione di impatto ambientale” e ss.mm.e.ii ;

  • gli utenti devono essere situati nelle aree rurali intermedie (aree C) e nelle aree rurali con problemi

di sviluppo (aree D) come definite dall’Accordo di Partenariato alla Sezione 1A – capitolo 1.1.4 “sfide territoriali”;

Limitatamente agli investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica, di cui al precedente punto 1, compreso il trattamento delle biomasse per renderle utilizzabili a fini energetici (cippatura, disidratazione, ecc.):

  • sono ammissibili a finanziamento impianti di potenza non superiore ad 5 MW termici;
  • è escluso l’impiego di cereali ed altre colture amidacee, zuccherine, oleaginose, inclusi i

biocarburanti e altre colture agricole e forestali dedicate;

  • devono rispettare i criteri minimi di efficienza energetica specificati al capitolo 8.2.7.5;
  • l’energia termica prodotta dagli impianti finanziati con la presente operazione è utilizzata

esclusivamente a servizio di edifici pubblici.

Limitatamente agli investimenti per la realizzazione di infrastrutture per la distribuzione di energia termica di cui al precedente punto 1 il sostegno per le reti di distribuzione di energia termica riguarda solo gli investimenti relativi alla parte pubblica della rete. Gli allacciamenti delle singole utenze sono ammissibili solo se si tratta di edifici pubblici o impianti pubblici. Non sono ammissibili a finanziamento i costi per l’allacciamento alla rete della singola utenza ad uso privato;

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

  • Sono prioritari gli investimenti proposti da unioni di comuni e in subordine da associazioni di

comuni.

  • Sono prioritari gli investimenti realizzati in comuni ricadenti nelle aree rurali con problemi di

sviluppo (aree D) con un numero di abitanti inferiore ai 4.000.

  • Sono prioritari gli investimenti realizzati nei comuni dove si è verificato un calo demografico negli ultimi 20 anni in base ai dati statistici ufficiali.
  • Per gli investimenti relativi all’energia sono prioritari gli investimenti connessi a contratti di

fornitura delle biomasse provenienti dallo stesso comune o da comuni limitrofi, per almeno il 75%

dei consumi annui (al fine di ridurre i consumi energetici e gli impatti ambientali per il trasporto

della biomassa alla centrale).

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% della spesa ammissibile sostenuta.

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