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Cumulabilità Conti Energia e Tremonti ambientale: il GSE chiarisce

Nov 26 2017

Cumulabilità Conti Energia e Tremonti ambientale: il GSE chiarisce

Molti timori fra gli operatori erano sorti dopo che una segnalazione dell’ufficio dell’Agenzia dell’Entrate di Ancona aveva portato il GSE a sospendere gli incentivi del III e IV conto energia ad alcuni impianti FV nelle Marche che avevano cumulato le tariffe con la cosiddetta Tremonti ambientale.

La scorsa settimana, il Gestore ha reso ufficialmente nota la sua interpretazione delle norme: la Tremonti Ambientale non può essere cumulata con gli incentivi al fotovoltaico dei conti energia III, IV e V e chi non vuole perdere le tariffe incentivanti ha 12 mesi di tempo per rinunciare all’agevolazione fiscale.

La Tremonti Ambiente, cioè la detassazione ex art. 6 legge n. 388/2000, ricordiamo, prevede che la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali non concorra a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ed è valida solo per gli investimenti realizzati fino 25 giugno 2012.

In merito alla cumulabilità con altre misure agevolative, la norma in questione non reca alcuna specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto. Ne consegue – spiega una nota GSE – che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016, la Tremonti ambiente deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.

A contare sono dunque le previsioni in tema di cumulabilità di ciascuno dei decreti ministeriali di riferimento, cioè i cinque diversi conti energia.

Rispetto ai decreti 28 luglio 2005 (I Conto Energia) e 19 febbraio 2007 (II Conto Energiaè possibile, alla luce delle relative disposizioni in tema di cumulabilità, beneficiare sia dell’agevolazione fiscale di cui alla Tremonti ambiente sia delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica, nei limiti del 20% del costo dell’investimento. Tale possibilità è, tra l’altro, esplicitamente prevista all’articolo 19 del DM 5 luglio 2012.

Nell’andare a chiarire i termini di cumulabilità, il succitato articolo 19 specifica, altresì, che “la detassazione per investimenti di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”, cioè appunto la Tremonti ambientale, deve intendersi un incentivo pubblico.

Tale chiarimento – spiega il GSE – impone, pertanto, la non cumulabilità tra la Tremonti Ambiente e i Conti Energia a meno che non sia espressamente prevista la possibilità di cumulo.

L’articolo 5 del D.M. 6 agosto 2010 (III Conto Energia) e gli articoli 5 e 12, rispettivamente, del D.M. 5 maggio 2011 (IV Conto Energia) e 5 luglio 2012 (V Conto Energia) stabiliscono le condizioni di cumulabilità, elencando in modo tassativo i contributi e benefici pubblici esclusi dal divieto di cumulo, non includendo la detassazione per investimenti ambientali.

La specifica agevolazione – continua la nota del Gestore – non è, poi, oggetto della deroga di cui al comma 4 del succitato articolo 5 del D.M. 6 agosto 2010 che, in casi particolari (presenza di bandi pubblici per la concessione di incentivi pubblicati prima della data di entrata in vigore dello stesso D.M.) fa salve le condizioni di cumulabilità già previste dal II Conto Energia.

Da questo la conclusione anticipata: la detassazione di cui alla Tremonti ambiente non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V conto energia.”

Pertanto, spiega il GSE, nell’ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario che il soggetto responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto.

A tal fine, sarà necessario manifestarne la volontà all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e le prassi già rese disponibili dalla stessa, entro dodici mesi successivi alla pubblicazione della presente news, dando evidenza al GSE dell’avvenuta richiesta e quindi dell’effettiva rinuncia ai benefici fiscali.

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