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PSR Liguria 2014- 2020: energia da biomasse

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Lug 06 2016

PSR Liguria 2014- 2020: energia da biomasse

Il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Liguria (PSR) approvato dalla EU alla fine del 2015 prevede una misura specifica di sostegno agli investimenti delle aziende agricole finalizzati allo sviluppo di un’attività extra-agricola molto particolare: la fornitura di energia termica da biomasse.

Si tratta di una importante opportunità per tutte le aziende agricole che intendono diversificare la propria attività: è incentivata con questa misura la creazione di società miste tra agricoltori ed operatori professionali (ESCo) finalizzate a produrre energia da biomasse legnose da fornire ad utenze agricole (serre) attraverso piccole reti di teleriscaldamento.

I primi Bandi di attuazione della Misura sono previsti in rilascio nell’estate 2016. Ma la conoscenza dei criteri generali permette alle aziende interessate di iniziare a predisporre la documentazione necessaria, in particolare il piano di fattibilità economico finanziario ed energetico.

Riportiamo di seguito una sintesi dei principali aspetti della misura interessata:

 

M06.04(5c) – Investimenti nella creazione di piccole imprese in zone rurali Sottomisura: 6.4 – sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

Descrizione del tipo di intervento

L’operazione intende favorire la creazione o lo sviluppo di piccole imprese nelle zone rurali, con i seguenti obiettivi:

  • creare o stabilizzare posti di lavoro;
  • favorire lo sviluppo di imprese forestali;
  • favorire la produzione di energia termica a partire da biomasse forestali di origine locale (approvvigionamento della biomassa in un raggio di 70 Km).

Quindi, l’operazione riguarda le seguenti attività: - produzione di energia termica a partire da biomasse forestali di origine locale.

Beneficiari Micro e Piccole Imprese aventi sede nelle zone rurali C e D della Liguria con esclusione delle aziende agricole. 

Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi relativi a:

  • acquisto e installazione di caldaie a biomassa, compresi i manufatti edili necessari, per la produzione di energia termica di potenza non superiore a 5 MW termici;
  • realizzazione della rete di distribuzione del calore.

 

Condizioni di ammissibilità

Ai fini di ridurre l’impatto ambientale il sostegno è limitato agli impianti che possono garantire un

approvvigionamento della biomassa in un raggio di 70 Km.

La tipologia di operazione è operativa esclusivamente nelle aree rurali intermedie (aree C) e nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) come definite dall’Accordo di Partenariato alla Sezione 1A – capitolo 1.1.4 “sfide territoriali”; gli investimenti devono essere localizzati in tali aree.

 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

  1. Investimenti che creano nuovi posti di lavoro;
  2. età del beneficiario (al fine di garantire una maggior durata dell’investimento);
  3. investimenti realizzati nel quadro di un progetto di cooperazione con enti locali.
  4. Rapporto fra costi e benefici

 

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari al 50% della spesa ammissibile sostenuta.

Gli aiuti sono concessi nei limiti del regime “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 (massimo aiuto 200.000 euro).

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