PSR Liguria 2014- 2020: investimenti di aziende agricole
Il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Liguria (PSR) approvato dalla EU alla fine del 2015 prevede una misura specifica di sostegno agli investimenti delle aziende agricole finalizzati allo sviluppo e alla competitività aziendale.
Si tratta di una importante opportunità per tutte le aziende agricole che intendono pianificare uno sviluppo della propria attività, siano in grado di dimostrarne la sostenibilità economica e finanziaria, abbiano considerato le implicazioni sull’uso dell’energia e dell’impatto ambientale delle proprie scelte.
I primi Bandi di attuazione della Misura sono previsti in rilascio nell’estate 2016. Ma la conoscenza dei criteri generali permette alle aziende interessate di iniziare a predisporre la documentazione necessaria, in particolare il piano di fattibilità economico finanziario ed energetico.
Riportiamo di seguito una sintesi dei principali aspetti della misura interessata:
M04.01 – Supporto agli investimenti nelle aziende agricole
Sottomisura: 4.1 – sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Descrizione del tipo di intervento
Il tipo di operazione persegue l’obiettivo di:
- migliorare l’efficienza economica aziendale;
- accrescere il valore aggiunto aziendale tramite la trasformazione in azienda e la vendita diretta in
azienda dei prodotti aziendali;
- migliorare le prestazioni ambientali aziendali con particolare riferimento a risparmio idrico,
energetico, riduzione delle emissioni inquinanti, difesa del suolo dall’erosione;
- miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro
Beneficiari
Imprese agricole singole e associate.
Costi ammissibili
Sono considerati ammissibili esclusivamente gli investimenti che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globale dell’azienda agricola e che siano conformi alle norme comunitarie applicabili all’investimento.
Gli investimenti possono riguardare:
- la produzione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea (TFUE);
- le attività complementari svolte dall’azienda agricola per la trasformazione e/o la vendita di prodotti agricoli, di provenienza aziendale, in prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
Sono ammissibili esclusivamente le spese relative ai seguenti investimenti:
- acquisto (solo nel caso di ristrutturazione sostanziale e comunque se complessivamente meno costoso della costruzione), costruzione, ristrutturazione di fabbricati, direttamente funzionali alla produzione agricola, alla trasformazione e vendita dei prodotti.
- Ristrutturazione, attraverso la riduzione del numero delle piante, l’abbassamento della chioma,
l’eventuale ricorso a innesti o altre tecniche colturali non ordinarie, di vecchi oliveti, castagneti e
noccioleti per ridurre i costi di produzione e favorire la meccanizzazione;
- impianto di colture poliennali finalizzate al miglioramento fondiario quali frutteti, oliveti, vigneti o colture arboree o arbustive con un ciclo colturale di almeno cinque anni.
- sistemazione duratura dei terreni agricoli per assicurare la regimazione delle acque, la stabilità dei versanti e la percorribilità da parte delle macchine, compresa la viabilità interna aziendale;
- realizzazione di impianti idrici e irrigui, termici, elettrici a servizio delle colture e degli allevamenti o delle attività complementari aziendali;
- acquisto di macchinari e impianti per la protezione dell’ambiente dai sottoprodotti dei cicli produttivi aziendali quali: reflui, rifiuti, emissioni;
- acquisto di macchine e di attrezzature (compresi elaboratori elettronici) impiegate nella produzione agricola, zootecnica o nelle attività complementari;
- Investimenti finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica da destinarsi esclusivamente
- Acquisto di terreno, solo se inserito in un complesso di investimenti finanziati con la medesima
operazione, all’interno del quale il costo dell’acquisto di terreno non può superare il 10% della spesa totale ammessa a contributo nell’ambito di questa misura;
- Recinzioni di terreni destinati a colture agricole di elevato pregio o di terreni agricoli adibiti al pascolo;
- Investimenti immateriali connessi agli investimenti di cui ai punti precedenti quali:
- Acquisto di software;
- Creazione di siti internet e/o ampliamento delle loro funzionalità;
- Acquisto di brevetti e licenze;
Per quanto riguarda gli investimenti di cui al punto 8 (produzione di energia elettrica o termica), gli impianti devono essere commisurati alle esigenze energetiche, su base annuale, relative ai cicli produttivi agricoli dell’azienda agricola interessata.
Condizioni di ammissibilità
1) Impresa agricola dotata di partita IVA con codice attività riferito all’attività agricola;
2) ad investimenti ultimati la dimensione economica aziendale, in termini di Produzione Standard, dovrà essere superiore a 18.000 Euro, ridotta a 14.000 Euro per le imprese con sede aziendale nelle zone svantaggiate
3) l’attività di trasformazione e commercializzazione deve avvenire all’interno dell’azienda agricola e deve riguardare esclusivamente prodotti agricoli
4) presentazione di un piano di sviluppo aziendale in cui sono dimostrati:
Specificità settoriali.
Al fine di favorire la ristrutturazione aziendale verso comparti produttivi maggiormente redditizi e duraturi sono introdotte le seguenti limitazioni settoriali:
- Per settore vitivinicolo sono ammissibili esclusivamente investimenti connessi alla produzione e
trasformazione di prodotti a Denominazione di Origine e Indicazione Geografica;
- Per il settore zootecnico gli investimenti connessi alla produzione del latte sono ammissibili
esclusivamente se connessi alla vendita diretta (da produttore a consumatore finale) del latte, alla
trasformazione del latte in azienda o al conferimento in mercati locali attraverso accordi di filiera locale così come definiti al capitolo 8.
Per quanto concerne i settori dell’olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli, del vitivinicolo e dell’apicoltura si applicano le norme di demarcazione e di complementarietà di cui al capitolo 14.1.1
Non sono previsti limiti territoriali.
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
- Imprese condotte, al momento di presentazione della domanda di aiuto, da agricoltori di età non
superiore a 40 anni che si sono insediati da meno di 5 anni
- recupero di terreni abbandonati (finalizzati all’aumento della SAU) per almeno il 10% della SAU
posseduta a fine investime
- aumento delle dimensioni aziendali, in termini di Produzione Standard e a investimenti ultimati, pari almeno al 10% rispetto alle dimensioni aziendali possedute al momento della domanda di aiuto;
- imprese operanti in aree rurali di tipo D;
- investimenti collettivi;
- imprese con una dimensione aziendale, ad investimenti ultimati, compresa tra i 25.000 ed i 50.000 Euro in termini di Produzione Standard.
- investimenti necessari per aderire a regimi di qualità certificata in base a norme comunitarie, nazionali e regionali di cui alla misura 3.1;
- investimenti destinati alla riduzione dell’impatto ambientale in termini di riduzione nell’utilizzo delle risorse energetiche e idriche o in termini di riduzione di emissioni nocive per l’ambiente;
- investimenti destinati a ridurre l’impatto agricolo nelle ZVN;
- Per il settore floricolo, limitatamente al fiore reciso:
− Investimenti di riconversione verso prodotti diversi dal fiore reciso;
− Investimenti innovativi in biotecnologie.
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)
L’intensità dell’aiuto è pari a:
40% della spesa ammissibile, a cui si aggiunge un ulteriore 10% per ciascuno dei seguenti casi:
- imprese condotte, al momento di presentazione della domanda di aiuto, da agricoltori di età non
superiore a 40 anni che si sono insediati da meno di 5 anni;
- investimenti collettivi e progetti integrati;
- investimenti in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all’art. 32 del
regolamento (UE) n. 1305/2013;
- investimenti sovvenzionati nell’ambito del PEI;
- investimenti collegati a operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Per quanto concerne gli investimenti connessi alla trasformazione e vendita di prodotti agricoli l’intensità dell’aiuto è limitata al 40%.